Vai al contenuto

Sicurezza sul lavoro nel panificio: come stare in regola

In un panificio convivono due lavori diversi: il laboratorio, con forni, impastatrici, farine e turni di notte, e il banco, a contatto con i clienti. Ecco cosa chiede il D.Lgs. 81/2008, e come tenere separati obblighi e scadenze di panettieri e commessi.

Redazione uSafe8 min di lettura

In breve: cosa ti serve

Il D.Lgs. 81/2008 si applica dal primo dipendente, anche part-time o apprendista (art. 2 c. 1 lett. a). Per un panificio gli adempimenti sono questi:

RSPP nominato, o corso del datore di lavoro che svolge i suoi compitiart. 17 · artt. 31–34
DVR per ogni sede, con data certaartt. 28–29
Medico competente, se c’è almeno una mansione in sorveglianza sanitariaart. 18 · art. 41
Formazione di lavoratori, preposti e addettiart. 37
Addetti antincendio e primo soccorso designati e formatiart. 18 · artt. 43–46
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o territorialeartt. 47–48
DPI consegnati con il verbale firmatoartt. 74–79

Conviene affrontarli in quest’ordine: prima le nomine, poi la valutazione dei rischi, che dice quali corsi, visite e DPI servono a ciascuna mansione.

1. Le nomine: chi fa cosa

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione con un RSPP, interno o esterno (art. 17 c. 1 lett. b e art. 31). Nelle piccole aziende può svolgerne lui stesso i compiti, dopo un corso apposito (art. 34): l’allegato II del decreto lo consente, per esempio, fino a 30 lavoratori nelle imprese artigiane e industriali e fino a 200 nelle altre.

Molti panifici sono imprese artigiane: il titolare può svolgere i compiti dell’RSPP fino a 30 lavoratori, dopo il corso del datore di lavoro. Il capo laboratorio che organizza il lavoro dei panettieri è un preposto.

  • Medico competente: va nominato se il DVR prevede almeno una mansione in sorveglianza sanitaria (art. 18 c. 1 lett. a).
  • RLS: lo eleggono o designano i lavoratori (art. 47); se non lo fanno, le sue funzioni le svolge il rappresentante territoriale (art. 48).
  • Addetti alle emergenze: il datore di lavoro designa chi interviene in caso di incendio, evacuazione e primo soccorso (art. 18 c. 1 lett. b). Fino a cinque lavoratori può occuparsene lui, con gli stessi corsi degli addetti (art. 34).
  • Preposti: chi coordina il lavoro degli altri e ne controlla la sicurezza va individuato per iscritto (art. 18 c. 1 lett. b-bis) e formato.

2. Il DVR della tua attività

Il DVR del panificio valuta separatamente laboratorio e punto vendita. Nel laboratorio i rischi tipici sono:

  • macchine come impastatrici, spezzatrici, sfogliatrici e affettapane, con organi in movimento;
  • ustioni da forni e teglie;
  • polvere di farina, che può causare allergie e asma;
  • movimentazione di sacchi di farina e ceste;
  • lavoro notturno o nelle prime ore del mattino;
  • caldo vicino ai forni;
  • scivolamenti su pavimenti infarinati;
  • incendio, con forni a gas o a legna.

Il documento valuta anche lo stress lavoro-correlato e i rischi per lavoratrici in gravidanza, giovani e lavoratori stranieri (art. 28 c. 1). Un’attività appena aperta ha 90 giorni per elaborarlo (art. 28 c. 3-bis), e per le aziende più piccole la legge prevede procedure standardizzate (art. 29). Se hai più sedi, ognuna ha la sua valutazione: ecco perché.

3. La formazione, mansione per mansione

Ogni lavoratore fa la formazione generale di 4 ore e la specifica. La durata della specifica dipende dalla classe di rischio dell’attività, 4, 8 o 12 ore: verificala con lo strumento sul codice ATECO e con il tuo RSPP. Anche se l’attività è a rischio basso, per chi lavora alle macchine del laboratorio il DVR può richiedere un percorso più lungo.

Le macchine devono essere conformi e mantenute, con le protezioni al loro posto (artt. 70–71), e chi le usa deve essere formato e addestrato (art. 73): le protezioni non si tolgono per lavorare più in fretta.

MansioneFormazioneVisita medicaDPI tipici
PanettiereGenerale 4 h + specifica secondo il rischioDi solito sìGuanti anticalore, scarpe antinfortunistiche, facciali filtranti se previsti
Commesso al bancoGenerale 4 h + specificaDipende dal DVRDi solito nessuno

Il capo laboratorio o il titolare che dirige il lavoro dei panettieri è un preposto: va individuato per iscritto e formato, con un aggiornamento almeno ogni due anni (art. 37 c. 7-ter).

4. Emergenze: antincendio e primo soccorso

Il laboratorio con i forni è la zona più delicata: verifica con l’RSPP il livello del corso antincendio, che dipende dalla valutazione del rischio d’incendio. Gli addetti devono coprire anche i turni di notte, quando in laboratorio lavorano poche persone.

Per il primo soccorso il gruppo è il B con tre o più lavoratori, il C con meno di tre: qui ore, aggiornamenti e dotazioni.

5. Le visite mediche

Il panettiere è di solito in sorveglianza sanitaria, per le polveri di farina, la movimentazione dei sacchi e il lavoro notturno quando è ricorrente; il commesso al banco di solito no. Lo stabiliscono il DVR e il medico competente.

Il medico competente fissa le visite e, dopo ciascuna, consegna il giudizio di idoneità: all’azienda non arrivano diagnosi.

6. DPI e verbali di consegna

In laboratorio servono di solito guanti di protezione dal calore per forni e teglie, scarpe antinfortunistiche e antiscivolo e, quando la valutazione lo richiede per le farine, facciali filtranti. Il grembiule non è un DPI (art. 74).

Ogni consegna va registrata in un verbale firmato dal lavoratore: ecco cosa deve contenere.

Titolare, familiari e apprendisti

Il titolare artigiano senza dipendenti e i familiari che collaborano nell’impresa familiare seguono le regole dell’art. 21: attrezzature conformi e DPI adeguati, mentre formazione e sorveglianza sanitaria sono facoltative. Con il primo dipendente, anche apprendista, scattano tutti gli obblighi di questa guida.

Cosa tenere pronto per un controllo

Se arriva un ispettore dell’ASL o dell’Ispettorato del Lavoro, chiede i documenti che dimostrano tutto questo. Tienili divisi in tre gruppi:

  1. Azienda: nomina dell’RSPP o attestato del corso del datore di lavoro, nomina del medico competente, RLS.
  2. Ogni sede: DVR con data certa, gestione delle emergenze con gli addetti designati e, oltre i 15 lavoratori, il verbale della riunione periodica (art. 35).
  3. Ogni lavoratore: attestati di formazione, giudizio di idoneità se la mansione è in sorveglianza sanitaria, verbali di consegna dei DPI.

La guida all’ispezione li elenca uno per uno con l’articolo di riferimento. Il testo completo della legge è nella pagina del D.Lgs. 81/2008.

Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza del tuo RSPP.

Domande frequenti

Il panettiere deve fare la visita medica?

Di solito sì, per le farine, i carichi e il lavoro notturno, ma lo stabiliscono il DVR e il medico competente. Nella configurazione di partenza di uSafe la mansione è in sorveglianza sanitaria, il commesso no.

Quante ore di formazione servono in un panificio?

La generale di 4 ore più la specifica, che dura 4, 8 o 12 ore secondo la classe di rischio dell’attività. Per chi lavora alle macchine del laboratorio il DVR può richiedere un percorso più lungo.

Sono un artigiano senza dipendenti: devo fare il DVR?

No: il DVR è un obbligo del datore di lavoro verso i suoi lavoratori. Senza dipendenti valgono le regole dell’art. 21; con il primo dipendente, anche apprendista, servono DVR, nomine, formazione e, se previste, visite.

Altre guide