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Formazione generale e specifica: durata e scadenze

Ogni lavoratore deve ricevere una formazione generale, uguale per tutti, e una formazione specifica sui rischi della sua mansione. Ecco quante ore servono, quando vanno fatte e quando vanno ripetute.

Redazione uSafe6 min di lettura

Chi deve essere formato

L’obbligo riguarda tutti i lavoratori, compresi part-time, stagionali e tirocinanti. Il datore di lavoro deve assicurare a ciascuno una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alla lingua, con contenuti che dipendono dalla mansione e dai rischi del settore (art. 37 c. 1).

Il percorso è fatto di due parti: la formazione generale, uguale per tutti, e la formazione specifica, che cambia in base ai rischi dell’attività. Durata, contenuti e modalità sono fissati dagli Accordi Stato-Regioni; l’ultimo, del 2025, ha riorganizzato in un unico testo la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.

Formazione generale: 4 ore, una volta sola

La formazione generale dura 4 ore ed è la stessa in tutti i settori. Spiega i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, come è organizzata la sicurezza in azienda, i diritti e i doveri di ciascuno e il ruolo degli organi di vigilanza (art. 37 c. 1 lett. a).

Non ha scadenza: è un credito formativo permanente, che il lavoratore porta con sé anche quando cambia azienda. Per questo, quando assumi qualcuno, conviene chiedergli subito l’attestato della formazione generale che ha già fatto.

Formazione specifica: dipende dal rischio

La formazione specifica riguarda i rischi della mansione e del settore dell’azienda, con le misure e le procedure per prevenirli (art. 37 c. 1 lett. b). La durata dipende dalla classe di rischio dell’attività, che si ricava dal codice ATECO.

PercorsoDurataScadenza
Formazione generale4 oreNon scade
Specifica, rischio basso4 oreAggiornamento ogni 5 anni
Specifica, rischio medio8 oreAggiornamento ogni 5 anni
Specifica, rischio alto12 oreAggiornamento ogni 5 anni
Aggiornamento6 oreOgni 5 anni

In totale, quindi, un lavoratore fa 8 ore nelle attività a rischio basso, 12 a rischio medio e 16 a rischio alto. Puoi verificare la classe della tua attività con lo strumento sulla classe di rischio ATECO.

Il codice ATECO è il punto di partenza, non l’ultima parola. La valutazione dei rischi può richiedere un percorso più lungo per alcune mansioni, per esempio chi usa attrezzature o sostanze pericolose in un’azienda a rischio basso. Al contrario, in genere gli impiegati che non entrano mai nei reparti produttivi possono seguire il percorso a rischio basso anche in un’azienda classificata più in alto. In entrambi i casi la scelta va motivata nel DVR.

Entro quando va fatta

La formazione va fatta al momento dell’assunzione e, in ogni caso, il lavoratore deve conoscere i rischi della sua mansione prima di esservi esposto. Va ripetuta o integrata anche quando il lavoratore viene trasferito o cambia mansione e quando si introducono nuove attrezzature, nuove tecnologie o nuove sostanze pericolose (art. 37 c. 4).

Quando non è possibile completare il percorso prima dell’inizio del lavoro, gli Accordi Stato-Regioni concedono un termine breve dall’assunzione: l’Accordo del 2011 lo fissava in 60 giorni, mentre quello del 2025 detta regole proprie, anche per alcuni settori. Verifica con il tuo RSPP il termine che si applica oggi alla tua attività.

Quando va ripetuta la specifica

La formazione specifica non si rifà da capo ogni volta: si mantiene con un aggiornamento di almeno 6 ore ogni cinque anni, che riprende i rischi della mansione e le novità. I cinque anni si contano dalla formazione specifica o dall’ultimo aggiornamento.

Va invece ripetuta, o integrata, quando cambiano i rischi: una nuova mansione, il trasferimento in un reparto diverso, l’arrivo di nuove macchine o sostanze. Anche quando un lavoratore arriva da un’azienda di un altro settore, la specifica fatta lì di solito non basta, perché riguardava rischi diversi.

Orario, modalità e attestati

  • La formazione si svolge durante l’orario di lavoro e non può avere costi per il lavoratore (art. 37 c. 12).
  • I contenuti devono essere comprensibili: per i lavoratori stranieri va verificata prima la conoscenza della lingua usata nel corso (art. 37 c. 13).
  • Formazione generale e aggiornamento si possono fare anche in e-learning; per la specifica le modalità ammesse dipendono dall’Accordo e dalla classe di rischio. Chiedi conferma all’ente che eroga il corso.
  • Al termine ogni lavoratore riceve un attestato con ore, contenuti e data: è il documento che l’ispettore chiede e da cui si calcola la prossima scadenza.

Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza del tuo RSPP.

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