Quando è obbligatoria
La sorveglianza sanitaria non riguarda automaticamente tutti i dipendenti. È obbligatoria nei casi previsti dalla normativa, cioè quando la valutazione dei rischi individua un’esposizione a rischi specifici, e quando il lavoratore la chiede e il medico competente la ritiene collegata ai rischi del lavoro (art. 41 c. 1).
Nelle piccole aziende i casi più frequenti sono:
- la movimentazione manuale dei carichi, per esempio per magazzinieri, panettieri e addetti alla cucina;
- l’uso del videoterminale per almeno 20 ore settimanali (art. 173);
- l’esposizione a rumore o vibrazioni oltre i valori di azione;
- l’uso di agenti chimici pericolosi o l’esposizione ad agenti biologici, quando la valutazione lo richiede;
- il lavoro notturno.
Sono il DVR e il medico competente a stabilire quali mansioni sono in sorveglianza sanitaria. Se ce n’è almeno una, il datore di lavoro deve nominare il medico competente (art. 18 c. 1 lett. a).
Le visite previste
Il medico competente definisce un protocollo sanitario per ogni mansione. Le visite previste dall’art. 41 c. 2 sono:
- la visita preventiva, prima di adibire il lavoratore alla mansione, anche in fase preassuntiva;
- la visita periodica, di norma una volta l’anno, salvo una periodicità diversa stabilita dal medico o dalla normativa;
- la visita al cambio di mansione;
- la visita su richiesta del lavoratore, se il medico la ritiene correlata ai rischi;
- la visita prima della ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute di oltre 60 giorni continuativi;
- la visita alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla normativa.
Per i videoterminalisti, per esempio, la visita periodica è ogni cinque anni, che diventano due per chi ha compiuto 50 anni o ha un giudizio con prescrizioni o limitazioni (art. 176). Le visite sono a carico del datore di lavoro (art. 41 c. 4), che deve inviare i lavoratori alla visita entro le scadenze (art. 18 c. 1 lett. g).
Il giudizio di idoneità
Dopo ogni visita il medico esprime per iscritto un giudizio sulla mansione specifica, che consegna al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41 c. 6). Il giudizio può essere di:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea, con l’indicazione della durata;
- inidoneità permanente.
Contro il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza competente per territorio (art. 41 c. 9). Il datore di lavoro non può adibire alla mansione un lavoratore in sorveglianza sanitaria senza il giudizio di idoneità (art. 18 c. 1 lett. bb), e deve rispettare le prescrizioni e le limitazioni indicate dal medico.
La cartella sanitaria e di rischio
La cartella sanitaria e di rischio raccoglie gli esiti delle visite, gli esami e le informazioni cliniche del lavoratore. La istituisce, la aggiorna e la custodisce il medico competente, sotto la sua responsabilità e nel rispetto del segreto professionale, nel luogo concordato con il datore di lavoro al momento della nomina (art. 25 c. 1 lett. c).
Il lavoratore può chiedere copia della sua documentazione sanitaria e riceve copia della cartella alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 25).
Cosa vede l’azienda
L’azienda non vede diagnosi né esami. Per ogni lavoratore conosce:
- il giudizio di idoneità, con le eventuali prescrizioni o limitazioni;
- la data della visita e la scadenza della successiva;
- i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria, che il medico comunica per iscritto in occasione della riunione periodica (art. 25 c. 1 lett. i).
| Documento | Chi lo conserva | Chi lo vede |
|---|---|---|
| Giudizio di idoneità | Datore di lavoro e lavoratore | Azienda, lavoratore e, su richiesta, l’ispettore |
| Cartella sanitaria e di rischio | Medico competente | Medico competente e lavoratore |
| Risultati anonimi collettivi | Medico competente | Datore di lavoro, RSPP e RLS |
Nel fascicolo del dipendente, quindi, va conservato solo il giudizio di idoneità: è anche l’unico documento sanitario che l’ispettore chiede all’azienda.
Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza del tuo RSPP.