Cos’è il DVR
Il DVR è il documento in cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e stabilisce le misure per ridurli. È un obbligo che non si può delegare (art. 17 c. 1 lett. a): il datore di lavoro lo elabora con l’RSPP e, quando c’è sorveglianza sanitaria, con il medico competente, dopo aver consultato l’RLS (art. 29).
Secondo l’art. 28 il documento contiene:
- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri usati;
- le misure di prevenzione e protezione e i DPI adottati;
- il programma delle misure per migliorare la sicurezza nel tempo;
- le procedure per attuarle e i ruoli di chi deve farlo;
- i nomi di RSPP, RLS e medico competente che hanno partecipato alla valutazione;
- le mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità, esperienza, formazione e addestramento adeguati.
Il documento deve avere data certa, che si può attestare con la firma del datore di lavoro e, ai soli fini della data, con quelle di RSPP, RLS e medico competente (art. 28 c. 2).
Perché uno per ogni sede
Il D.Lgs. 81/2008 ragiona per unità produttiva: uno stabilimento o una struttura che produce beni o servizi, con autonomia finanziaria e tecnico-funzionale (art. 2 c. 1 lett. t). Un ristorante con due locali o un negozio con più punti vendita hanno ambienti, attrezzature e persone diverse, e quindi rischi diversi.
Per questo la valutazione si fa sede per sede, e il DVR va custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce (art. 29 c. 4). Anche quando l’azienda usa un unico documento, ogni sede deve avere la sua valutazione specifica, con gli ambienti, le lavorazioni, le mansioni e le misure di quel luogo.
Ogni sede ha poi i documenti collegati al DVR: il piano di emergenza, gli addetti antincendio e primo soccorso designati, l’RLS e, oltre i 15 lavoratori, il verbale della riunione periodica.
Quando apri una nuova sede
Un’impresa appena costituita deve fare subito la valutazione dei rischi ed elaborare il DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, dimostrando nel frattempo con idonea documentazione gli adempimenti già svolti (art. 28 c. 3-bis).
Per un’azienda già attiva, una nuova sede è una modifica significativa dell’organizzazione: la legge concede 30 giorni per rielaborare il documento (art. 29 c. 3), ma le misure di sicurezza servono dal primo giorno. Conviene impostare la valutazione della nuova sede con l’RSPP già durante l’allestimento, insieme al piano di emergenza e alla designazione degli addetti.
Quando va rivisto
La legge non fissa una scadenza unica per il DVR. La valutazione va rielaborata, e il documento aggiornato entro 30 giorni, quando (art. 29 c. 3):
- cambiano in modo significativo il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro;
- l’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione lo richiede;
- si verificano infortuni significativi;
- i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrano la necessità.
Alcune valutazioni specifiche hanno invece una periodicità propria: quella sugli agenti fisici, come rumore e vibrazioni, va ripetuta almeno ogni quattro anni (art. 181). Nuove attrezzature, nuove mansioni o lavori di ristrutturazione nella sede sono buoni motivi per chiedere una verifica al tuo RSPP.
Come tenere traccia delle revisioni
Per ogni sede deve essere sempre chiaro quale versione è in vigore e perché è cambiata. Un registro delle revisioni, anche semplice, riporta:
- il numero della revisione e la sua data certa;
- il motivo della revisione e le parti del documento modificate;
- chi ha firmato: datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente;
- la data in cui è prevista la prossima verifica.
Le versioni precedenti non vanno buttate: archiviale, così puoi dimostrare come era valutato il rischio in un certo momento, per esempio dopo un infortunio. In sede tieni a portata di mano la versione in vigore, insieme al piano di emergenza.
L’RLS, se lo chiede, ha diritto a riceverne copia, anche su supporto informatico, e il documento si consulta esclusivamente in azienda (art. 18 c. 1 lett. o). Per le aziende più piccole la legge prevede procedure standardizzate (art. 29), con un modello semplificato: cambia il formato, non l’obbligo di valutare ogni sede.
Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza del tuo RSPP.